Posso installare dei GPS nei miei veicoli professionali ?
Allo scopo di ottimizzare gli spostamenti dei suoi addetti alle consegne, un datore di lavoro decide di analizzare i loro percorsi e installa per questo dei sistemi GPS nei veicoli di consegna. I dati sono poi recuperati e analizzati dagli informatici dell’impresa. I risultati di queste analisi sono trasmessi alla direzione.
I collaboratori ricevono l’ordine di consegnare gli apparecchi a fine giornata agli informatici affinché i dati vengano raccolti. Rimangono però sorpresi che siano stati installati dei GPS nei loro veicoli.
La direzione è confrontata con il malcontento degli addetti alle consegne che si ritengono spiati da un tale sistema. Hanno l’impressione che saranno giudicati in base alla loro velocità di lavoro e che le loro pause saranno sorvegliate.
La direzione s’informa più precisamente sulle misure da rispettare al momento dell’installazione e dell’utilizzazione di un tale sistema. Contatta il consigliere alla protezione dei dati dell’impresa o l’incaricato federale/cantonale.
La direzione riunisce gli addetti alle consegne per spiegare loro lo scopo di questa analisi. Li informa che questa misura è temporanea e che permetterà di ridefinire i percorsi di consegna per migliorare le condizioni di lavoro di ciascuno. Si può sorvegliare la prestazione fornita da un lavoratore; è invece illegale sorvegliare i comportamenti delle persone.
Raccomandazioni
Lo scopo prefigurato deve essere chiaro, e deve essere scelta la misura la più adeguata, necessaria e meno invasiva per raggiungerlo. Questa misura deve fare oggetto di una comunicazione appropriata. Il datore di lavoro dovrebbe informare e consultare gli impiegati o i loro rappresentanti e se possibile ottenere il loro consenso prima d’introdurre dei sistemi automatizzati per la raccolta e il trattamento di dati personali.
Prinicipi di base
LIPAD 38 et 42 ; LPD 4; 12, 13, 14 e 17 ; LL 6 ; OLL3 26 ; CO 328 e 328b
Principi della liceità (legalità), buona fede, proporzionalità (adeguamento, necessità della misura e misura la meno invasiva); principio della trasparenza della raccolta di dati; lo scopo della raccolta deve essere riconoscibile ; protezione dei lavoratori.
Esempio concreto