Posso filmare i miei impiegati ?

Un datore di lavoro sente parlare dei vantaggi legati alla videosorveglianza al fine di evitare delle intrusioni nei locali della sua impresa.

Decide di fare installare un sistema di videosorveglianza nell’insieme dei suoi locali (entrata principale, uffici dei collaboratori, sala riunione, sala ricreativa, ecc.).

L’informazione circola tra i collaboratori e parecchi di loro si fanno avanti per esprimere al datore di lavoro il loro disaccordo con una tale pratica: si sentiranno osservati e costantemente sorvegliati.

Il direttore s’informa più precisamente sulle misure da rispettare quando s’installa e utilizza un tale sistema. Prende contatto con il consigliere alla protezione dei dati dell’impresa o l’incaricato federale/cantonale.

La direzione ridefinisce il suo concetto di videosorveglianza e decide d’installare le telecamere solo nei luoghi critici (entrata principale e secondaria dell’edificio). Organizza una seduta d’informazione per tutti i collaboratori e giustifica in modo ragionevole l’utilizzo della videosorveglianza. Si può sorvegliare la prestazione fornita da un lavoratore; è invece illegale sorvegliare i comportamenti delle persone.
Raccomandazioni
Lo scopo prefigurato deve essere chiaro, e deve essere scelta la misura la più adeguata, necessaria e meno invasiva per raggiungerlo. Questa misura deve fare oggetto di una comunicazione appropriata. Il datore di lavoro dovrebbe informare e consultare gli impiegati o i loro rappresentanti e se possibile ottenere il loro consenso prima d’introdurre dei sistemi automatizzati per la raccolta e il trattamento di dati personali.
Prinicipi di base
LIPAD 38 et 42 ;LPD 4, 12, 13, 14, 17 e 18a ; LL 6 ; OLL3 26 ; CO 328 e 328b
Principi della liceità (legalità), buona fede, proporzionalità (adeguamento, necessità della misura e misura la meno invasiva); principio della trasparenza della raccolta di dati; lo scopo della raccolta deve essere riconoscibile; protezione dei lavoratori.
Esempio concreto