Il mio datore di lavoro ha il diritto di mettere la mia foto in linea?

Un collaboratore ha consegnato una foto formato passaporto al suo datore di lavoro per la confezione di una tessera di legittimazione.

Per caso, si rende conto che questa foto figura sul sito internet dell’organizzazione.

Chiede al suo datore di lavoro la ragione della presenza della foto su internet.

Se il datore di lavoro non l’ha informato in anticipo che questa foto sarebbe stata utilizzata anche sul sito, il collaboratore può esigere che venga tolta.

I dati possono essere utilizzati unicamente per lo scopo per il quale sono stati raccolti. In funzione della spiegazione del datore di lavoro, il collaboratore può aderirvi a posteriori.
Raccomandazioni
In assenza di una base legale, la pubblicazione di foto di collaboratori non può avvenire senza il loro consenso, anche se il datore di lavoro dispone già di quelle foto, raccolte per altri motivi.
Prinicipi di base
LIPAD 35 et 36 ; LPD 4, 7, 14 e 18a
Principio della trasparenza della raccolta di dati: lo scopo della raccolta deve essere riconoscibile e i dati così raccolti non possono essere utilizzati per altri fini: principio della proporzionalità e della sicurezza dei dati (confidenzialità, accesso limitato).
Esempio concreto