Posso accedere alla posta elettronica di un collaboratore ?

Per eseguire un compito, un capo servizio ha bisogno di riferirsi a un messaggio di posta elettronica che era stato spedito da un impiegato. Quest’ultimo è assente e non ha preso nessuna misura per rendere i suoi messaggi professionali accessibili nonostante che, secondo le procedure di lavoro interno, l’informazione trattata da questo collaboratore dovrebbe essere accessibile nei dossier condivisi.

Il capo servizio si rivolge alla direzione delle risorse umane (DRU) per ottenere la password dell’impiegato. La DRU rifiuta di dar seguito alla sua richiesta.

Il capo servizio cerca poi di mettersi in contatto con l’impiegato tramite un messaggio elettronico che resta senza risposta e per telefono. Apprende dalla moglie dell’impiegato che quest’ultimo è appena entrato in sala operatoria e che il suo stato è preoccupante.

Il capo servizio si rivolge di nuovo alla DRU esponendo la situazione in cui si trova: non può svolgere il suo compito senza questo elemento d’informazione. La DRU mantiene il suo rifiuto e invita il capo servizio ad aspettare il ritorno del suo collaboratore o a rivolgersi al destinatario del messaggio.

Senza il consenso dei suoi collaboratori, il capo servizio non ha accesso alla loro posta elettronica.
Raccomandazioni
Delle direttive devono essere elaborate riguardanti l’uso della posta elettronica. In mancanza di regole chiare, l’accesso alla posta elettronica di un collaboratore è possibile solo per ragioni serie e obbiettive.
Prinicipi di base
Cst. 13 al. 1 ; CP 143, 179novies e 321ter
Diritto al rispetto della sfera privata compresa la corrispondenza; protezione del lavoratore.