Il sito Internet della mia associazione deve rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dal Regolamento generale dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali?
![Introduzione](/img/i_point_it.gif)
La corale «Canzoni nel cuore», costituita in associazione con sede nei vigneti del Lavaux, dispone di un sito Internet che ne presenta le attività e i prossimi concerti nella regione.
![Avviatore](/img/d_point_it.gif)
Una nuova corista, un’avvocatessa da poco in pensione, si annoia al punto da pregare di venire inserita nel Comitato: «State certi che vi renderò servizi preziosi».
![Peripezia](/img/p_point_it.gif)
Poco tempo dopo, la donna si presenta in Comitato con un arsenale di articoli di legge. Bisogna assolutamente verificare la conformità del sito Internet a una nuova normativa, la «RGPD» di cui ha molto sentito parlare ultimamente.
![Risoluzione](/img/r_point_it.gif)
Interpellato, il presidente dell’associazione rassicura i suoi membri. Conosce bene il nuovo regolamento, che non si applica al sito dell’associazione, poiché nella fattispecie si tratta semplicemente di una vetrina delle attività della corale, i cui membri risiedono in grandissima maggioranza in Svizzera.
![Conclusione](/img/c_point_it.gif)
Qualora anche dei residenti nell’Unione europea consultassero il sito della corale, quest’ultimo non è tenuto a rispettare il regolamento europeo (RGPD), poiché non offre né servizi rivolti a loro né d’altronde a chiunque altro, poiché il sito fornisce esclusivamente informazioni.
Raccomandazioni
Il regolamento europeo prevede che il trattamento dei dati personali di residenti nella UE da parte di un responsabile di trattamento o sub-trattamento di dati che non risieda nell’Unione si applica qualora codeste attività siano legale all’offerta di beni o servizi a tali persone (a pagamento e non) oppure in seguito al comportamento di tali persone all’interno dell’Unione. Nella prima ipotesi si stabilisce che deve esserci una volontà di trattare i dati personali di residenti europei, di conseguenza trattamenti occasionali e puramente circostanziali, come nella fattispecie la consultazione di un sito Internet e quindi il trattamento dell’indirizzo IP, non sono sufficienti.
Prinicipi di base
Applicazione del RGPD (art. 3 RGPD)
Esempio concreto
si veda la guida dell’IFPDT, il RGPD e le sue conseguenze per la Svizzera
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/it/home/attualita/aktuell_news.html
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