Posso essere costretto a comunicare la mia password di Facebook ?
Un’impiegata dispone di un sito personale su Facebook, sul quale ha anche pubblicato un certo numero di foto umoristiche con l’accordo dell’autore.
Il suo datore di lavoro scopre queste foto, tra le quali c’è ne una in particolare che ritrae una sua conoscenza. Desideroso di saperne di più, il datore di lavoro convoca la persona ed esige l’accesso al suo sito in linea. L’impiegata si rifiuta categoricamente.
Davanti a questo rifiuto, ribadito in un colloquio ulteriore, il datore di lavoro licenzia l’impiegata.
Quest’ultima si oppone al licenziamento, portando la vertenza dinanzi al tribunale. Pensa di non aver commesso nessuna mancanza rifiutando l’accesso al suo sito personale che non ha alcun legame con le sue attività professionali.
La richiesta d’accesso alla password di Facebook è ingiustificata e sproporzionata. Il datore di lavoro lo capisce e, nell’ambito di una conciliazione, accetta di tornare sulla decisione del licenziamento mentre l’impiegata accetta dal canto suo di sopprimere le foto che il datore di lavoro considera lesive nei confronti dell’immagine dell’impresa.
Raccomandazioni
Il datore di lavoro non ha alcun diritto sui dati personali dei suoi impiegati che non sono direttamente legati con la loro attività professionale. Se considera che la sua immagine sia lesa dalla pubblicazione di foto su un sito privato di Facebook di un suo dipendente può richiedere la soppressione delle foto incriminate, ma in nessun caso ha il diritto di accedere direttamente al conto di questa persona.
Prinicipi di base
Principi di liceità (legalità), di proporzionalità, di confidenzialità.
Esempio concreto
Articolo di 20 minutes.ch del 4 aprile 2012 « licenziata per una password non rivelata »