Il mio datore di lavoro può accedere alla mia posta elettronica?
![Introduzione](/img/i_point_it.gif)
Un impiegato è partito in vacanza senza deviare la sua corrispondenza ne mettere un messaggio d’assenza sulla sua posta elettronica.
![Avviatore](/img/d_point_it.gif)
Al suo ritorno, il servizio è in agitazione perché un dossier urgente non ha potuto essere trattato per mancanza d’accesso alla sua posta elettronica.
![Peripezia](/img/p_point_it.gif)
Il suo capo servizio gli notifica un avvertimento. L’impiegato contesta qualsiasi sbaglio, nella misura in cui il suo corrispondente si è sbagliato indirizzandogli la risposta mentre non è lui che gestisce il dossier.
![Risoluzione](/img/r_point_it.gif)
L’impiegato dovrebbe ricevere delle istruzioni precise sull’utilizzo della corrispondenza in caso di sua assenza. Il caso di un’assenza per vacanze deve essere previsto.
![Conclusione](/img/c_point_it.gif)
La posta elettronica professionale di un collaboratore può essere accessibile a delle condizioni definite preliminarmente e note al collaboratore.
Raccomandazioni
Delle direttive devono essere elaborate riguardanti l’uso della posta elettronica. In mancanza di regole chiare, l’accesso alla posta elettronica di un collaboratore è possibile solo per ragioni serie e obbiettive.
Prinicipi di base
Cst. 13 al. 1 ; CP 143, 179novies e 321ter ; CO 328 e 328b
Diritto al rispetto della sfera privata compresa la corrispondenza; protezione del lavoratore.