Glossario

Applicazione informatica

Biometria

Distruzione dei dati

Documento ufficiale

Dato

Dato personale

Dato personale sensibile

Collezione di dati

Geolocalizzazione

Detentore della collezione di dati

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Incaricato cantonale della protezione dei dati e della trasparenza

Principi in materia di protezione dei dati

Raccomandazione

Sistema d’informazione

Sistema informatico

Trattamento dei dati personali

Trasparenza dell’amministrazione

Videosorveglianza

   

 

Biometria

Analisi delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali di una persona quali la voce, la forma del viso, l’iride, le impronte digitali, la firma, ecc., di principio uniche e infalsificabili (etimologia greca : bios- « la vita » e metron- « misura »). Si declina in differenti idiomi a seconda del contesto, tra i quali i più frequenti sono i seguenti [1]

 

Distruzione di dati

Per i dati immessi o catturati (vedi videosorveglianza) e registrati in un sistema informatico, qualsiasi azione tecnica che permetta concretamente di rendere i dati totalmente e definitivamente inaccessibili (cancellazione, annientamento…). La distruzione fisica dei dati sopprime i dati dal disco duro dove si trovano, mentre la distruzione logica li rende inaccessibili.

Documento ufficiale

Qualsiasi supporto d’informazione detenuto da un’autorità pubblica contenente delle informazioni relative all’adempimento di un compito pubblico. Ne fanno parte, in particolare, i messaggi (per le e-mail, la loro stampa), rapporti, studi, processi verbali approvati, statistiche, registri, corrispondenze, direttive, preavvisi, decisioni. Ne sono esclusi le note a uso personale, le brutte copie e altri testi incompiuti, e i processi verbali non approvati.[2].

Dato

Rappresentazione convenzionale di un’ informazione (fatto, nozione, ordine d’esecuzione) sotto una forma (analogica o digitale) che permette di farne il trattamento automatico [3]. Elemento di base che, aggiunto ad altri o attraverso il trattamento che gli è applicato, permette d’ottenere un’informazione [4]; dato biometrico, vedi biometria.

Dato personale

Tutte le informazioni che riguardano una persona fisica o morale, identificata o identificabile.

Dato personale sensibile

Dato personale sulle opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche, sindacali o culturali, sulla salute, la sfera intima, sull’appartenenza etnica o a una razza, sulle misure d’aiuto sociale, sulle azioni giudiziarie o sanzioni penali o amministrative.

Collezione di dati

Qualsiasi sistema destinato a riunire, indipendentemente dal supporto, dei dati personali, e strutturato in modo da ricercare i dati per persone interessate2. Vedi anche il detentore della collezione di dati.

Geolocalizzazione

Localizzazione a partire dello spazio di oggetti situati sulla superficie della Terra. GPS : Sistema di localizzazione che permette di conoscere la posizione di un oggetto mobile grazie a un ricettore di segnali emessi da una rete di satelliti ; anche questi ricettori [5].

Informazione

Informazioni su qualcosa o qualcuno. Risultato di una richiesta a uno o più sistemi d’informazione che è intellegibile, coerente e utilizzabile da terzi [6].

Detentore della collezione di dati

La persona privata o l’organo federale o cantonale che decide dello scopo e del contenuto della collezione di dati, e che ne è responsabile. La collezione di dati di videosorveglianza registrati deve in principio essere dichiarata all’organo competente (incaricato federale o cantonale della protezione dei dati)[7].

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Incaricato della sorveglianza dell’applicazione da parte delle persone private e degli organi federali della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e di altre disposizioni federali relative alla protezione dei dati7.

Incaricato cantonale della protezione dei dati e della trasparenza

Per il cantone di Ginevra, incaricato della sorveglianza dell’applicazione della legge ginevrina sull’informazione del pubblico, l’accesso ai documenti e la protezione dei dati personali(LIPAD) alla quale sono sottomesse le istituzioni pubbliche e para-pubbliche cantonali e comunali, così come gli organismi privati legati per contratto di prestazione all’una o all’altra di queste7.

Principi in materia di protezione dei dati

 

Raccomandazione

Nel presente testo, le raccomandazioni che figurano sotto i diversi scenari sono dei consigli sul genere di misure da prendere o sul comportamento da adottare per essere in conformità con le regole in materia di protezione dei dati e di trasparenza.

Sistema d’informazione

Insieme organizzato di risorse (persone, informazioni, dati, procedure, strumenti) che permettono d’acquistare, di stoccare, di strutturare e di comunicare delle informazioni di un dominio d’azione pubblica sotto forma di dati numerici o testuali, d’immagini e di suoni[9].

Sistema informatico

Insieme di mezzi informatici e di telecomunicazione che permettono lo stoccaggio, il trattamento, il trasporto e la distruzione dei dati.

Applicazione informatica

Strumento informatico che permette d’eseguire un certo numero di compiti sui dati.

Trattamento dei dati personali

Qualsiasi operazione relativa a dei dati personali, quale siano i mezzi e i procedimenti utilizzati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l’utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l’archiviazione o la distruzione dei dati [10] .

Trasparenza dell’amministrazione

Informazione del pubblico sulla missione, l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione, garantita da un accesso ai documenti ufficiali9. Vedi anche documento ufficiale.

Videosorveglianza

Raccolta, aperta o meno, d’immagini e d’informazioni su delle persone per mezzo di telecamere[11], sotto forma di registrazione video.


 

[1] Definizioni tratte dalla guida relativa ai sistemi di riconoscimento biometrici dell’incaricato federale.

[2] Corrisponde alle nozioni delle leggi federali sulla protezione dei dati e sulla trasparenza così come alla legge ginevrina sull’informazione al pubblico, l’accesso ai documenti e la protezione dei dati personali.

[3] Le Petit Robert, 2012.

[4] RSG B 4 23.03 : Regolamento sull’organizzazione della gestione dei sistemi d’informazione (ROGSI).

[5] Le Petit Robert, 2012.

[6] RSG B 4 23.03 : Regolamento sull’organizzazione della gestione dei sistemi d’informazione (ROGSI).

[7] Corrisponde alle nozioni delle leggi federali sulla protezione dei dati e sulla trasparenza così come alla legge del Cantone di Ginevra sull’informazione al pubblico, l’accesso ai documenti e la protezione dei dati personali.

 [8] Messaggio del Consiglio federale riguardo alla legge federale sulla protezione dei dati  (LPD), del 23 marzo 1988, FF 1988 II 421 (463).

[9] RSG B 4 23.03 : Regolamento sull’organizzazione della gestione dei sistemi d’informazione (ROGSI).

[10] Corrisponde alle nozioni delle leggi federali sulla protezione dei dati e sulla trasparenza così come alla legge del Cantone di Ginevra sull’informazione al pubblico, l’accesso ai documenti e la protezione dei dati personali.

[11] Consiglio d’Europa, Commissione di Venezia durante la 71esima sessione plenaria   (Venezia, 1 -2 giugno 2007).

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